Fatturazione elettronica obbligatoria B2B, come funziona dal 2019. A partire dal 1° gennaio 2019 scatta l’obbligo della fatturazione elettronica tra privati titolari di partita IVA residenti in Italia. Ecco come funziona tecnicamente il processo di emissione delle fatture secondo la normativa e quali opportunità possono nascere da una revisione dei processi di gestione degli ordini. Infine, le 10 principali cose da sapere per essere in regola con la normativa e una rapida panoramica su cosa stanno facendo le aziende.
Nella Finanziaria 2018 è stata prevista la fatturazione elettronica obbligatoria B2B che entrerà in vigore dal primo gennaio 2019. Come già spiegato in questo articolo, è impossibile aspettarsi che l’Italia possa avere dalla Unione Europea (che già da anni invita gli Stati membri a prevedere un quadro normativo e tecnologico per gestire digitalmente il sistema di fatturazione e controllo fiscale) una deroga rispetto a questa normativa sulla fatturazione elettronica tra privati.
Normativa sulla fatturazione elettronica B2B e sanzioni
L’obbligo di emettere fattura elettronica riguarda tutta la fatturazione BusinessToBusiness (cioè le fatture emesse tra imprese, ma anche professionisti, artigiani eccetera residenti in Italia) ossia qualsiasi documento a valenza fiscale prodotto per riscuotere il denaro dovuto per la cessione di beni o servizi. Da tale obbligo di fatturazione elettronica tra privati sono esonerate solo le realtà che hanno un fatturato davvero molto basso (le organizzazioni che si avvalgono del “regime di vantaggio” previsto dall’art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o del “regime forfettario” previsto dalla Legge n. 190/14).
Si tratta quindi di un obbligo che riguarda praticamente tutte le fatture, escludendo quelle che già devono essere emesse in formato elettronico da questo luglio (per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera di imprese che partecipano ai contratti di appalto stipulati con un’amministrazione pubblica) e da settembre 2018, cioè quelle relative al tax free shopping. Diversamente da quanto stabilito inizialmente, l’obbligo di emettere fatture elettroniche per cessioni di benzina o gasolio per motori non è partito dal 1° luglio 2018 ma, secondo quanto pubblicato in Gazzetta ufficiale del 28/06/2018, è slittato al 2019.
In generale, se non verranno osservate queste scadenze, le sanzioni previste secondo l’articolo 6 del Decreto Legislativo n. 417/97 saranno comprese tra il novanta e il centottanta per cento dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato.
Fatturazione elettronica B2B, come funziona tecnicamente
La normativa sulla fatturazione elettronica obbligatoria richiede la produzione di un file .XML (eXtensible Markup Language), caratterizzato da informazioni specifiche, secondo il formato FatturaPA oggi in vigore DM 55/2013 per emettere fatture elettroniche verso la pubblica amministrazione. La fattura così realizzata può essere emessa e ricevuta solo utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI).
Le imprese potranno usare un portale pubblico (che sarà reso disponibile a breve dall’Agenzia delle Entrate) in cui indicare attraverso quali canali desiderano ricevere le Fatture; è facoltativo usare questo servizio, le aziende potranno altrimenti accedere al loro “cassetto fiscale” e trovare lì le fatture di loro competenza. Per ogni file elaborato, il SdI calcola un codice alfanumerico che caratterizza univocamente il documento (hash), riportandolo all’interno delle ricevute.
Qualsiasi altra tipologia di fattura circoli in azienda non deve essere pagata, anzi è da considerarsi semplicemente non emessa.
Tutto quanto detto sinora riguarda l’emissione di una fattura elettronica secondo quanto prescritto dall’obbligo di Fatturazione elettronica tra privati B2B, d’altra parte invece, se si riceve una fattura elettronica attraverso SdI, questa dovrà essere registrata, processata per autorizzare il pagamento e, poi, conservata in formato digitale.
Che cosa fare in caso di errori?
Se si riceve una fattura che non è diretta alla propria realtà è possibile ignorarla, ma sarebbe gentile segnalarlo al fornitore che l’ha mandata. Se invece la fattura è errata nei contenuti, dato che ormai è stata regolarmente emessa, sarà necessario intervenire con Note di Debito/Credito. La pratica del rifiuto previsto per le Fatture elettroniche dirette alle PA non dovrebbe risultare ammissibile per le Fatture B2B.